Si sente spesso parlare di inserimento di lavoratori disabili e di “categorie protette” nel mondo del lavoro. L’ argomento risulta essere di fondamentale importanza per la crescita dell’occupazione; si cerca, infatti, di valorizzare il lavoro dei soggetti con delle disabilità, siano esse fisiche o psicologiche. Ma, chi sono dunque i lavoratori disabili?
Andiamo ora a chiarire meglio alcuni aspetti, e cerchiamo di capire di più a chi sono rivolte queste misure di “Collocamento mirato”.
Qual è la legge che disciplina il collocamento mirato?
La prima legge che le disciplina è la legge del 1999 n.68, la quale è stata profondamente modificata con il d. lgs. 151 del 2015. Questa legge ha la finalità di promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili, attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato.
A quali lavoratori si applica la disciplina del collocamento mirato?
- Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; è rivolta quindi anche a persone portatrici di handicap intellettivo. La riduzione della capacità lavorativa deve essere superiore al 45% e l’accertamento di questa condizione deve essere effettuato da una commissione.
- Soggetti invalidi al lavoro: il grado di invalidità deve essere superiore al 33%. L’INAIL esegue l’accertamento.
- Persone non vedenti, cioè persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo di vista non superiore ad 1/10 per entrambi gli occhi.
- Sordomuti;
- Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra.
Cosa devono fare i lavoratori disabili per essere occupati in mansioni adatte a loro?
I lavoratori disabili, se disoccupati e in cerca di lavoro, devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dagli uffici di collocamento (cioè i Centri per l’impiego) che sono competenti nel territorio di residenza.
Per essere iscritti nell’elenco è necessario:
- Essere disoccupati;
- Sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
- Avere la certificazione dell’invalidità civile.
Il comitato tecnico segna in un’apposita scheda il livello di capacità lavorativa, il grado di disabilità, le competenze e le inclinazioni ogni candidato. Questi dati verranno poi incrociati con le caratteristiche dei posti da assegnare.
Chi sono i datori di lavoro obbligati ad avere disabili alle loro dipendenze?
L’articolo 3 della legge n.68/1999 sancisce l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile quando in azienda vi sono almeno15 dipendenti.
I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:
- 1 lavoratore: se sono occupati da 15 a 35 dipendenti;
- 2 lavoratori: se sono occupati da 36 a 50 dipendenti;
- 7% di lavoratori disabili: se i lavoratori occupati in azienda sono più di 50.
Quando non c’è l’obbligo di assunzione, anche se si superano le soglie?
Sono previsti degli esoneri per alcuni datori di lavoro. Le organizzazioni escluse dall’obbligo sono: i partiti, i sindacati, enti senza scopo di lucro, forze di polizia, aziende che presentano richieste di intervento di cassa integrazione speciale o procedure di mobilità. L’obbligo è escluso anche per le imprese per cui si è dichiarato il fallimento.
L’esclusione vale anche per le aziende che svolgono delle lavorazioni pericolose. Le lavorazioni escluse sono dunque quelle del settore edile, del trasporto aereo, marittimo, terrestre, del settore minerario e per tutti i lavori che prevedono l’utilizzo di impianti a fune.
Come si determina il numero di lavoratori presenti in azienda?
Si contano tutti i lavoratori, tranne:
- Lavoratori assunti attraverso le assunzioni obbligatorie;
- Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 9 mesi;
- Soci di cooperativa e produzione e lavoro;
- Dirigenti;
- Lavoratori part time per tempo non lavorato.
Come si assume?
Le aziende possono assumere chi fa parte delle categorie protette secondo due modalità:
- Per chiamata nominativa, con la quale si individua direttamente il lavoratore da assumere;
- Attraverso una chiamata numerica, e quindi attraverso le liste del centro per l’impiego.
Qual è il trattamento dei lavoratori disabili?
Anche ai lavoratori disabili si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
Vige inoltre il divieto per il datore di lavoro di richiedere al disabile una prestazione incompatibile con le sue minorazioni.
Il lavoratore ha comunque il diritto di richiedere la compatibilità delle sue condizioni con le mansioni affidate.
L’orario di lavoro può invece subire delle variazioni grazie anche alla Legge 104, la quale garantisce dei permessi particolari.
Cosa devono fare i datori di lavoro?
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di un lavoratore disabile entro 60 giorni dal momento in cui hanno superato la soglia e sono obbligati all’assunzione di lavoratori disabili.
Se non c’è la possibilità di avviare lavoratori disabili per le qualifiche richieste, saranno comunque scelti lavoratori con qualifiche simili secondo l’ordine di graduatoria. Per questi lavoratori vi sarà un periodo di addestramento o tirocinio.
I datori di lavoro hanno, inoltre, l’obbligo di denunciare alla Direzione provinciale del lavoro, entro il 31 gennaio di ogni anno il numero complessivo dei lavoratori ed il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori aventi diritto all’assunzione. La denuncia deve essere fatta attraverso un prospetto informativo.
Se vengono assunti dei lavoratori disabili, quali sono gli incentivi previsti per i datori di lavoro?
Gli incentivi previsti sono di varia natura; questi incentivi possono anche valere per i datori di lavoro che assumo dei lavoratori con disabilità, ma che non hanno l’obbligo.
Questi incentivi possono essere garantiti da Inps o dalla regione stessa. Cliccando su questo link si ha la possibilità di vedere nel dettaglio le misure degli incentivi previsti e garantiti dalla Regione Veneto.
Quali sono le sanzioni se non vengono assunti lavoratori disabili?
Lo stato eroga delle sanzioni amministrative al datore di lavoro che rifiuta od ostacola l’assunzione del lavoratore avviato dai servizi competenti.
In questi casi, passati 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assunzione di soggetti disabili, il datore di lavoro deve versare €153,20 per ogni giorno lavorativo durante il quale non risulti coperta la quota dell’obbligo. Questa somma viene versata al fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Lo Studio Ranzato, in quanto delegato della Fondazione consulenti per il Lavoro, può mettere in atto delle politiche attive con il fine di ricollocare soggetti con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e con disabilità.